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"Associazione OFFICINA 2007 IN
MOVIMENTO PER UNA BUONA POLITICA"
Articolo 1
E' costituita l'Associazione senza
fini di lucro denominata "Associazione
OFFICINA 2007 IN MOVIMENTO PER UNA BUONA
POLITICA", detta anche per brevit
OFFICINA
2007, con sede legale
in Roma, e con sedi locali decentrate
nel territorio della Repubblica.
Articolo 2
L'Associazione ha lo scopo di
rilanciare una grande proposta umanista in
grado di ravvivare la democrazia italiana e
di essere presente nella vita italiana come
Movimento d'iniziativa politica e di
proposta culturale, laico e d'ispirazione
cristiana, radicato sul territorio.
Convinti che anche in un sistema
bipolare possibile ed utile che esistano
forme di partecipazione più libere e aperte
in grado di far crescere una domanda
politica dal basso dando peso ed autonomia
alla dimensione territoriale, l'Associazione
si propone di intervenire nel dibattito
politico con proposte, mobilitazioni,
campagne per ravvivare il pensiero politico
e favorire la partecipazione, in particolare
dei giovani.
L'Associazione vuole stimolare il
fiorire di idee e di proposte sui temi
decisivi della convivenza civile ed intende
promuovere riflessioni e azioni perchè
l'Italia sia un Paese migliore, capace di
dare il suo contributo al mondo, offrendo ai
suoi cittadini la speranza di un futuro
libero e degno.
A questo scopo l'Associazione
promuove:
- rapporti con le altre Associazioni e Movimenti,
politici e non, italiani e stranieri, profit
e no profit ed istituzioni pubbliche e
private, con scambi di esperienze,
conferenze, dibattiti, ricerche comuni,
etc.;
- iniziative volte alla produzione e diffusione di
materiale informativo (note, opuscoli,
libri, cd-rom, ecc) al fine di favorire e
promuovere i valori promossi
dall'Associazione;
- incontri aperti al pubblico per dibattere - nei loro
diversi aspetti
-
questioni di interesse politico generale;
- la formulazione di disegni di legge sulle questioni
dibattute nell'ambito dell'Associazione da
sottoporre all'attenzione del mondo
politico-istituzionale.
L'Associazione inoltre si articolerà
su base territoriale a vari livelli a
seconda del numero di aderenti presenti sul
territorio ma comunque su base regionale. Il
Regolamento di funzionamento
dell'Associazione regolerà la struttura
organizzativa territoriale dell'Associazione
e farà in modo da garantire la più larga e
democratica partecipazione alla vita
associativa.
Articolo 3
Possono diventare Soci ordinari
dell'Associazione le persone fisiche, con un
età superiore ai 16 anni, o loro
Associazioni o Movimenti, che abbiano
interesse all'attività svolta o che comunque
desiderino sostenerla. Per l'ammissione
è necessario presentare domanda accompagnata
da un contributo volontario in denaro.
Per le Associazioni ed i Movimenti la
domanda deve essere presentata dal legale
rappresentante e deve riportare una breve
descrizione dell'attività svolta e il numero
delle persone fisiche costituenti
l'Associazione o il Movimento.
La domanda di ammissione dovrà
contenere i dati anagrafici del richiedente
e la dichiarazione di condividere ed
accettare le finalità dell'Associazione, il
Manifesto Politico, lo Statuto e i
regolamenti eventualmente emanati
dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo.
Sull'ammissione delibera ad
insindacabile giudizio il Consiglio
Direttivo a maggioranza assoluta. Nel caso
di non ammissione, l'Associazione restituirà
immediatamente il contributo versato.
Sono soci fondatori coloro che
risultano dall'atto costitutivo
dell'Associazione. La qualità di socio
fondatore può essere assunta anche da altri
soggetti, persone fisiche, che, nei sei mesi
successivi alla costituzione
dell'Associazione, apportino alla stessa un
adeguato contributo di idee e di relazioni e
firmino il Manifesto politico. La decisione
di attribuzione della qualità di Socio
fondatore è assunta dal Consiglio Direttivo
con il voto favorevole dei 2/3 dei
componenti.
Articolo 4
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei rappresentanti dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
e) il Tesoriere;
f) i Coordinatori territoriali;
f) il Collegio dei probiviri;
g) il Collegio dei Revisori.
Articolo 5
L'Assemblea dei rappresentanti dei
soci è formata dai delegati eletti da tutti
i soci su base territoriale, nella misura di
un delegato ogni un dato numero di soci, da
stabilirsi con Regolamento. Per le elezioni
dei delegati alla prima Assemblea, il
Consiglio Direttivo approverà un Regolamento
provvisorio.
Essa si riunisce almeno una volta
all'anno su invito del Presidente da
comunicarsi ai soci almeno trenta giorni
prima di quello fissato per la riunione. La
convocazione deve contenere l'ordine del
giorno della riunione e può essere portata a
conoscenza degli iscritti per lettera, fax o
posta elettronica ovvero mediante avviso da
pubblicarsi su giornali e riviste e con
qualsiasi altra idonea modalità.
Le elezioni dei delegati si
svolgeranno almeno 15 giorni prima di quello
fissato per l'Assemblea dei rappresentanti
dei soci.
Il Regolamento dell'Associazione,
approvato dal Consiglio Direttivo e
ratificato dall'Assemblea stessa,
disciplinerà il funzionamento della
struttura territoriale dell'Associazione,
garantendo la più ampia e democratica
partecipazione di tutti i soci alla vita
associativa. Per il funzionamento
dell'associazione fino alla prima Assemblea
dei rappresentanti dei soci, il Consiglio
Direttivo adotterà un Regolamento
provvisorio.
L'Assemblea approva il bilancio
dell'associazione, approva le linee
direttive generali dell'attività
dell'Associazione, approva le modifiche
statutarie, elegge al suo interno il
Consiglio direttivo e il Collegio dei
probiviri, nomina il Collegio dei Revisori e
delibera su ogni questione riservata dallo
Statuto alla sua competenza.
L'Assemblea regolarmente costituita
qualunque sia il numero dei delegati
intervenuti e delibera a maggioranza dei
presenti
La prima Assemblea
dei delegati dei soci si terrà entro 18 mesi
dalla costituzione dell'Associazione.
Articolo 6
Il Presidente eletto dal Consiglio
Direttivo con le modalità previste dal
Regolamento e rimane in carica per tre anni.
Il Presidente ha la rappresentanza
legale dell'Associazione di fronte ai terzi
ed in giudizio, convoca e presiede
l'Assemblea dei rappresentanti dei Soci, il
Consiglio direttivo e
la Giunta Esecutiva, svolge
un ruolo di proposta e di impulso in merito
agli obiettivi ed ai programmi di attività
dell'Associazione.
In particolare il Presidente:
a) propone il Regolamento sul funzionamento
dell'Associazione e dei relativi organi;
b) propone le linee di attività e di intervento della
Associazione;
c) delibera sugli atti di ordinaria amministrazione
attinenti il funzionamento operativo
dell'Associazione nell'ambito delle deleghe
fissate dalla Giunta Esecutiva;
d) provvede al coordinamento delle sedi territoriali
dell'Associazione;
f) propone la nomina eventualmente dei membri del
Comitato scientifico;
g) propone eventuali accordi di collaborazione tra
l'Associazione ed altri enti o privati,
nazionali e internazionali.
In caso di urgenza può adottare i
provvedimenti di competenza della Giunta
Esecutiva, salvo ratifica da parte di questa
nella sua prima riunione che deve essere
convocata dal Presidente entro e non oltre
sette giorni dalla data della avvenuta
adozione dei provvedimenti di cui sopra.
Il primo
Presidente nominato in sede di costituzione
dell'Associazione rimarrà in carica fino alla nomina degli
organi sociali da parte della prima
assemblea dei rappresentanti dei soci.
Articolo 7
Il Consiglio direttivo formato da
un minimo di 25 ad un massimo di 50
associati, eletti dall'Assemblea secondo
modalità che garantiscano la più ampia e
democratica partecipazione dei soci ed in
modo che ogni regione in cui presente
l'Associazione con proprie sedi abbia almeno
un rappresentante.
Il Consiglio direttivo rimane in
carica tre anni.
Il primo
Consiglio Direttivo nominato in sede di
costituzione dell'Associazione rimarrà in carica fino
alla nomina del nuovo Consiglio direttivo da
parte della prima assemblea dei
rappresentanti dei soci, che si terrà entro
18 mesi dalla costituzione
dell'Associazione.
Per la validità delle deliberazioni
del Consiglio direttivo necessaria la
presenza della maggioranza dei consiglieri.
Se non disposto diversamente, ogni
deliberazione presa a maggioranza dei
presenti.
Il Consiglio si riunisce anche
mediante sistemi di collegamento a distanza.
La convocazione del Consiglio avviene
ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità
per dar luogo alle deliberazioni previste
dal presente Statuto e comunque per l'esame
della proposta del bilancio
dell'Associazione e per redigere la Relazione Annuale
da sottoporre all'Assemblea. Il Consiglio
convocato dal Presidente.
Almeno
un terzo dei Consiglieri in carica può
chiedere al Presidente, con adeguata
motivazione, la convocazione del Consiglio.
Articolo 8
Il Consiglio direttivo traccia il
programma dell'attività dell'Associazione,
secondo le linee indicate dall'Assemblea, e
sovrintende all'esecuzione delle
deliberazioni della Giunta Esecutiva.
In particolare il Consiglio
Direttivo:
a)
delibera
sulle operazioni aventi carattere
straordinario, su proposta della Giunta;
b) approva il Regolamento di funzionamento
dell'Associazione da sottoporre per ratifica
all'Assemblea;
c) approva il Programma di attività della Associazione;
d) riferisce per iscritto all'Assemblea, almeno una
volta all'anno, sull'attività svolta e sui
risultati conseguiti dall'Associazione.
d) propone all'Assemblea le modifiche statutarie con il
voto favorevole dei 2/3 del componenti;
e)può deliberare un contributo annuale da parte dei
soci per la copertura dei costi di
funzionamento dell'Associazione. L'importo
di detto contributo lasciato in ogni caso
alla libera determinazione del Socio;
f) nomina eventualmente i componenti del Comitato
Scientifico.
Articolo 9
La Giunta Esecutiva
formata, oltre che dal Presidente, da un
minimo di 4 fino ad un massimo di 6 soci,
eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri
componenti.
La Giunta Esecutiva
rimane in carica tre anni.
Per la validità delle deliberazioni
della Giunta Esecutiva è necessaria la
presenza della maggioranza dei componenti.
Se non disposto diversamente, ogni
deliberazione è presa a maggioranza dei
presenti.
La Giunta si riunisce anche mediante
sistemi di collegamento a distanza.
La Giunta convocata dal Presidente
comunque deve essere convocata ogni
qualvolta ne faccia richiesta almeno un
terzo dei componenti in carica.
Articolo 10
La Giunta esecutiva ha tutti i poteri
inerenti l'ordinaria amministrazione
dell'Associazione.
In particolare la Giunta:
a) predispone il Programma di attività
dell'Associazione;
b) predispone il bilancio annuale e l'allegata
relazione morale e finanziaria;
c) propone le eventuali modifiche statutarie;
c) delibera sugli atti di ordinaria amministrazione e
fissa i limiti delle deleghe previste per il
Presidente;
d) delibera sull'acquisto dei beni immobili;
e) delibera su qualsiasi atto di alienazione e/o di
disposizione di beni che fanno parte del
patrimonio e sulla destinazione delle somme
ricavate;
f) nomina il Segretario e il Tesoriere;
g) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra
l'Associazione ed altri enti o privati,
nazionali e internazionali;
h) delibera sull'eventuale costituzione di comitati,
commissioni, centri di studio e di ricerca,
fissandone le attribuzioni, la durata e
nominandone i membri, previa determinazione
del loro numero;
i) propone la nomina dei soci fondatori.
La Giunta può conferire speciali
incarichi a singoli componenti.
Articolo 11
Il Segretario coadiuva il Presidente
nell'espletamento delle sue funzioni ed in
ogni attività inerente la gestione
dell'Associazione.
Articolo 12
Il Tesoriere coadiuva la Giunta nell'espletamento
delle sue funzioni. Tiene la contabilità
dell'Associazione e rendiconta con
periodicità almeno trimestrale ed ogni qual
volta lo richieda la Giunta Esecutiva
sulla situazione finanziaria
dell'Associazione e sulle entrate e le
uscite.
Pu esigere qualsiasi pagamento
rilasciando regolare quietanza nonchè
disporre del denaro in cassa o depositato in
banca o posta, emettendo o girando assegni
od effettuando altre forme di pagamento o
riscossione a nome dell'Associazione.
Articolo 13
I Coordinatori Territoriali stimolano
l'azione dell'associazione sul territorio.
Sono eletti dai soci secondo criteri
che verranno successivamente definiti dal
Regolamento ed uniformi sul piano nazionale.
Il regolamento fisserà altresì le
funzioni ed il ruolo dei Coordinatori.
I primi coordinatori territoriali
verranno nominati dal Consiglio Direttivo e
rimarranno in carica fino alla prima
Assemblea dell'Associazione entro la quale
le singole sedi dovranno leggere
democraticamente i propri coordinatori.
Articolo 14
Il Collegio dei probiviri composto
da tre soci eletti dall'Assemblea dura in
carica tre anni.
Il Collegio decide con criterio
equitativo e senza particolari formalità, ma
nel pieno rispetto del contraddittorio,
tutte le controversie insorte in seno
all'Associazione relative al rapporto
associativo.
Il primo Collegio dei Probiviri
nominato dal Consiglio Direttivo rimane in
carica fino all'Assemblea che nominerà i
nuovi organi.
Articolo 15
Il Collegio dei Revisori, composto da
tre membri, nominato dall'Assemblea dei
soci dura in carica tre anni.
Il Collegio ha il compito di
verificare la contabilità ed i bilanci
preventivo e consuntivo dell'Associazione,
facendone oggetto di una propria relazione
al Consiglio Direttivo.
Il Collegio partecipa alle riunioni
del Consiglio Direttivo e della Giunta
esecutiva.
Il primo Collegio dei Revisori
nominato dal Consiglio direttivo rimane in
carica fino alla nomina degli organi sociali
da parte della prima assemblea dei
rappresentanti dei soci.
Articolo 16
Salvo quanto diversamente deliberato
dall'Assemblea, tutti gli incarichi
associativi sono gratuiti, ad eccezione
delle prestazioni di lavoro o di
collaborazione a tempo pieno o ridotto - da
chiunque prestate - le quali saranno
retribuite secondo le vigenti tariffe ovvero
le prevalenti condizioni di mercato.
E' comunque salvo il rimborso delle
spese documentate.
Articolo 17
Il Consiglio direttivo, ove ritenuto
opportuno e su proposta del Presidente, può
procedere alla nomina di un Comitato
scientifico composto fino a un massimo di
dieci membri chiamando a farne parte
personalità del mondo delle Istituzioni,
dell'Economia, della Finanza, dell'Industria
e dell'Accademia che abbiano manifestato
particolare interesse per i valori
dell'Associazione. Il Comitato dura in
carica tre anni.
Il Comitato scientifico si esprime
sugli argomenti e le iniziative che il
Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva
sottopongono al suo esame; fornisce
indicazioni per lo sviluppo delle attività
della Associazione e per l'eventuale avvio
di nuove iniziative; esprime suggerimenti
per la più opportuna divulgazione dei valori
e degli obiettivi dell'Associazione.
Articolo 18
Il patrimonio dell'Associazione
è costituito dal fondo iniziale versato dai
soci fondatori e dai successivi apporti
forniti dai soci all'Associazione a titolo
di incremento del patrimonio medesimo.
Articolo 19
L'esercizio sociale si chiude al 31
dicembre di ogni anno.
Articolo 20
La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per mancato versamento per due anni consecutivi di
un contributo annuale eventualmente disposto
dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 8
dello Statuto.
Il socio moroso
è invitato a
regolarizzare la propria posizione con
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
ovvero con ogni altro mezzo che ne assicuri
il ricevimento. Trascorsi invano trenta
giorni dall'invio della lettera,
dichiarato decaduto con provvedimento non
reclamabile del Consiglio direttivo.
c) per motivi di particolare gravità che abbiano reso
inopportuna la prosecuzione del rapporto
associativo. L'esclusione è decisa dal
Consiglio direttivo con delibera motivata.
Il provvedimento di esclusione deve
essere comunicato all'associato.
Articolo 21
Di ogni riunione degli Organi
dell'Associazione nonchè del Comitato
scientifico è redatto verbale sommario ad
opera del Segretario o di chi ne fa le veci.
Il verbale, una volta approvato, anche
seduta stante, è sottoscritto da chi ha
presieduto la riunione e da chi ha svolto le
funzioni di Segretario.
Tutti i verbali vengono conservati in
un'apposita raccolta.
Articolo 22
Particolari norme di funzionamento e
di esecuzione del presente statuto potranno
essere disposte dal Regolamento da
elaborarsi a cura del Consiglio direttivo e
ratificato dall'Assemblea.
Fino alla nomina da parte
dell'Assemblea dei rappresentanti dei soci
del Consiglio Direttivo, il Consiglio
Direttivo provvisorio adotterà un
Regolamento provvisorio che disciplinerà il
funzionamento dell'Associazione nella fase
iniziale.
Articolo 23
Non potranno essere nominati soci
fondatori o
componenti degli organi sociali
coloro che ricoprono cariche politiche
istituzionali nazionali o la carica di
Presidente di Regione.
Il Regolamento fisserà, inoltre, i
requisiti di onorabilità per la nomina negli
organi sociali dell'Associazione.
Articolo 24
In caso di scioglimento
dell'Associazione, che deve essere
deliberato dall'Assemblea con il voto
favorevole di almeno i 2/3 dei soci, il
patrimonio residuo deve essere devoluto ad
altra organizzazione che svolga attività
analoghe scelta dall'Assemblea che delibera
lo scioglimento.
Articolo 25
Per quanto non previsto dal presente
statuto si fa riferimento alle norme vigenti
in materia.
Articolo 26
Il Consiglio direttivo può, in
qualsiasi momento della vita
dell'Associazione, chiedere il
riconoscimento della personalità giuridica;
in tal caso il Presidente dell'Associazione
autorizzato ad introdurre nello statuto
sociale tutte le modificazioni che dovessero
essere richieste dalla competente Autorità
senza bisogno di una convocazione
dell'Assemblea.
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