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Lo Statuto

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"Associazione OFFICINA 2007 IN MOVIMENTO PER UNA BUONA POLITICA"

Articolo 1

            E' costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata "Associazione OFFICINA 2007 IN MOVIMENTO PER UNA BUONA POLITICA", detta anche per brevit OFFICINA 2007, con sede legale in Roma, e con sedi locali decentrate nel territorio della Repubblica.

Articolo 2

            L'Associazione ha lo scopo di rilanciare una grande proposta umanista in grado di ravvivare la democrazia italiana e di essere presente nella vita italiana come Movimento d'iniziativa politica e di proposta culturale, laico e d'ispirazione cristiana, radicato sul territorio.   

            Convinti che anche in un sistema bipolare possibile ed utile che esistano forme di partecipazione più libere e aperte in grado di far crescere una domanda politica dal basso dando peso ed autonomia alla dimensione territoriale, l'Associazione si propone di intervenire nel dibattito politico con proposte, mobilitazioni, campagne per ravvivare il pensiero politico e favorire la partecipazione, in particolare dei giovani.

L'Associazione vuole stimolare il fiorire di idee e di proposte sui temi decisivi della convivenza civile ed intende promuovere riflessioni e azioni perchè  l'Italia sia un Paese migliore, capace di dare il suo contributo al mondo, offrendo ai suoi cittadini la speranza di un futuro libero e degno.

            A questo scopo l'Associazione promuove:

- rapporti con le altre Associazioni e Movimenti, politici e non, italiani e stranieri, profit e no profit ed istituzioni pubbliche e private, con scambi di esperienze, conferenze, dibattiti, ricerche comuni, etc.;

- iniziative volte alla produzione e diffusione di materiale informativo (note, opuscoli, libri, cd-rom, ecc) al fine di favorire e promuovere i valori promossi dall'Associazione;

- incontri aperti al pubblico per dibattere - nei loro diversi aspetti  - questioni di interesse politico generale;

- la formulazione di disegni di legge sulle questioni dibattute nell'ambito dell'Associazione da sottoporre all'attenzione del mondo politico-istituzionale.

            L'Associazione inoltre si articolerà su base territoriale a vari livelli a seconda del numero di aderenti presenti sul territorio ma comunque su base regionale. Il Regolamento di funzionamento dell'Associazione regolerà la struttura organizzativa territoriale dell'Associazione e farà in modo da garantire la più larga e democratica partecipazione alla vita associativa.

Articolo 3

          Possono diventare Soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche, con un età superiore ai 16 anni, o loro Associazioni o Movimenti, che abbiano interesse all'attività svolta o che comunque desiderino sostenerla. Per l'ammissione è necessario presentare domanda accompagnata da un contributo volontario in denaro.

          Per le Associazioni ed i Movimenti la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante e deve riportare una breve descrizione dell'attività svolta e il numero delle persone fisiche costituenti l'Associazione o il Movimento.     La domanda di ammissione dovrà contenere i dati anagrafici del richiedente e la dichiarazione di condividere ed accettare le finalità dell'Associazione, il Manifesto Politico, lo Statuto e i regolamenti eventualmente emanati dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo.

            Sull'ammissione delibera ad insindacabile giudizio il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. Nel caso di non ammissione, l'Associazione restituirà immediatamente il contributo versato. 

            Sono soci fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione. La qualità di socio fondatore può essere assunta anche da altri soggetti, persone fisiche, che, nei sei mesi successivi alla costituzione dell'Associazione, apportino alla stessa un adeguato contributo di idee e di relazioni e firmino il Manifesto politico. La decisione di attribuzione della qualità di Socio fondatore è assunta dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti.

Articolo 4

            Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei rappresentanti dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) la Giunta esecutiva;

c) il Presidente;

d) il Segretario;

e) il Tesoriere;

f) i Coordinatori territoriali;

f) il Collegio dei probiviri;

g) il Collegio dei Revisori.

Articolo 5

            L'Assemblea dei rappresentanti dei soci è formata dai delegati eletti da tutti i soci su base territoriale, nella misura di un delegato ogni un dato numero di soci, da stabilirsi con Regolamento. Per le elezioni dei delegati alla prima Assemblea, il Consiglio Direttivo approverà un Regolamento provvisorio.

            Essa si riunisce almeno una volta all'anno su invito del Presidente da comunicarsi ai soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione e può essere portata a conoscenza degli iscritti per lettera, fax o posta elettronica ovvero mediante avviso da pubblicarsi su giornali e riviste e con qualsiasi altra idonea modalità.

            Le elezioni dei delegati si svolgeranno almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei rappresentanti dei soci.

            Il Regolamento dell'Associazione, approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea stessa, disciplinerà il funzionamento della struttura territoriale dell'Associazione, garantendo la più ampia e democratica partecipazione di tutti i soci alla vita associativa. Per il funzionamento dell'associazione fino alla prima Assemblea dei rappresentanti dei soci, il Consiglio Direttivo adotterà un Regolamento provvisorio.

            L'Assemblea approva il bilancio dell'associazione, approva le linee direttive generali dell'attività dell'Associazione, approva le modifiche statutarie, elegge al suo interno il Consiglio direttivo e il Collegio dei probiviri, nomina il Collegio dei Revisori e delibera su ogni questione riservata dallo Statuto alla sua competenza.

            L'Assemblea regolarmente costituita qualunque sia il numero dei delegati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti

            La prima Assemblea dei delegati dei soci si terrà entro 18 mesi dalla costituzione dell'Associazione.

Articolo 6

            Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo con le modalità previste dal Regolamento e rimane in carica per tre anni.            

            Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea dei rappresentanti dei Soci, il Consiglio direttivo e la Giunta Esecutiva, svolge un ruolo di proposta e di impulso in merito agli obiettivi ed ai programmi di attività dell'Associazione.

            In particolare il Presidente:

a) propone il Regolamento sul funzionamento dell'Associazione e dei relativi organi;

b) propone le linee di attività e di intervento della Associazione;

c) delibera sugli atti di ordinaria amministrazione attinenti il funzionamento operativo dell'Associazione nell'ambito delle deleghe fissate dalla Giunta Esecutiva;

d) provvede al coordinamento delle sedi territoriali dell'Associazione;

f) propone la nomina eventualmente dei membri del Comitato scientifico;

g) propone eventuali accordi di collaborazione tra l'Associazione ed altri enti o privati, nazionali e internazionali.

            In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza della Giunta Esecutiva, salvo ratifica da parte di questa nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro e non oltre sette giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

            Il primo Presidente nominato in sede di costituzione dell'Associazione  rimarrà in carica fino alla nomina degli organi sociali da parte della prima assemblea dei rappresentanti dei soci.                      

Articolo 7

            Il Consiglio direttivo formato da un minimo di 25 ad un massimo di 50 associati, eletti dall'Assemblea secondo modalità che garantiscano la più ampia e democratica partecipazione dei soci ed in modo che ogni regione in cui presente l'Associazione con proprie sedi abbia almeno un rappresentante.

            Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni.

            Il primo Consiglio Direttivo nominato in sede di costituzione dell'Associazione rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio direttivo da parte della prima assemblea dei rappresentanti dei soci, che si terrà entro 18 mesi dalla costituzione dell'Associazione.

            Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

            Se non disposto diversamente, ogni deliberazione presa a maggioranza dei presenti.

            Il Consiglio si riunisce anche mediante sistemi di collegamento a distanza.

            La convocazione del Consiglio avviene ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto e comunque per l'esame della proposta del bilancio dell'Associazione e per redigere la Relazione Annuale da sottoporre all'Assemblea. Il Consiglio convocato dal Presidente.  Almeno un terzo dei Consiglieri in carica può chiedere al Presidente, con adeguata motivazione, la convocazione del Consiglio.

Articolo 8

            Il Consiglio direttivo traccia il programma dell'attività dell'Associazione, secondo le linee indicate dall'Assemblea, e sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni della Giunta Esecutiva.

            In particolare il Consiglio Direttivo:

a)  delibera sulle operazioni aventi carattere straordinario, su proposta della Giunta;

b) approva il Regolamento di funzionamento dell'Associazione da sottoporre per ratifica all'Assemblea;

c) approva il Programma di attività della Associazione;

d) riferisce per iscritto all'Assemblea, almeno una volta all'anno, sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dall'Associazione.

d) propone all'Assemblea le modifiche statutarie con il voto favorevole dei 2/3 del componenti;

e)può deliberare un contributo annuale da parte dei soci per la copertura dei costi di funzionamento dell'Associazione. L'importo di detto contributo lasciato in ogni caso alla libera determinazione del Socio;

f) nomina eventualmente i componenti del Comitato Scientifico.

Articolo 9

            La Giunta Esecutiva formata, oltre che dal Presidente, da un minimo di 4 fino ad un massimo di 6 soci, eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

            La Giunta Esecutiva rimane in carica tre anni.

            Per la validità delle deliberazioni della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

            Se non disposto diversamente, ogni deliberazione è presa a maggioranza dei presenti.

            La Giunta si riunisce anche mediante sistemi di collegamento a distanza.

            La Giunta convocata dal Presidente comunque deve essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti in carica.

Articolo 10

            La Giunta esecutiva ha tutti i poteri inerenti l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

            In particolare la Giunta:

a) predispone il Programma di attività dell'Associazione;

b) predispone il bilancio annuale e l'allegata relazione morale e finanziaria;

c) propone le eventuali modifiche statutarie;

c) delibera sugli atti di ordinaria amministrazione e fissa i limiti delle deleghe previste per il Presidente;

d) delibera sull'acquisto dei beni immobili;

e) delibera su qualsiasi atto di alienazione e/o di disposizione di beni che fanno parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;

f) nomina il Segretario e il Tesoriere;

g) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l'Associazione ed altri enti o privati, nazionali e internazionali;

h) delibera sull'eventuale costituzione di comitati, commissioni, centri di studio e di ricerca, fissandone le attribuzioni, la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero;

i) propone la nomina dei soci fondatori.

            La Giunta può conferire speciali incarichi a singoli componenti.

Articolo 11

            Il Segretario coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni ed in ogni attività inerente la gestione dell'Associazione.

Articolo 12

            Il Tesoriere coadiuva la Giunta nell'espletamento delle sue funzioni. Tiene la contabilità dell'Associazione e rendiconta con periodicità almeno trimestrale ed ogni qual volta lo richieda la Giunta Esecutiva sulla situazione finanziaria dell'Associazione e sulle entrate e le uscite.  

            Pu esigere qualsiasi pagamento rilasciando regolare quietanza nonchè disporre del denaro in cassa o depositato in banca o posta, emettendo o girando assegni od effettuando altre forme di pagamento o riscossione a nome dell'Associazione.

Articolo 13

            I Coordinatori Territoriali stimolano l'azione dell'associazione sul territorio.

            Sono eletti dai soci secondo criteri che verranno successivamente definiti dal Regolamento ed uniformi sul piano nazionale.

            Il regolamento fisserà altresì le funzioni ed il ruolo dei Coordinatori.

            I primi coordinatori territoriali verranno nominati dal Consiglio Direttivo e rimarranno in carica fino alla prima Assemblea dell'Associazione entro la quale le singole sedi dovranno leggere democraticamente i propri coordinatori.

Articolo 14

            Il Collegio dei probiviri composto da tre soci eletti dall'Assemblea dura in carica tre anni.

            Il Collegio decide con criterio equitativo e senza particolari formalità, ma nel pieno rispetto del contraddittorio, tutte le controversie insorte in seno all'Associazione relative al rapporto associativo.

            Il primo Collegio dei Probiviri nominato dal Consiglio Direttivo rimane in carica fino all'Assemblea che nominerà i nuovi organi.

Articolo 15

            Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri, nominato dall'Assemblea dei soci dura in carica tre anni.

            Il Collegio ha il compito di verificare la contabilità ed i bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione, facendone oggetto di una propria relazione al Consiglio Direttivo.

            Il Collegio partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva.

            Il primo Collegio dei Revisori nominato dal Consiglio direttivo rimane in carica fino alla nomina degli organi sociali da parte della prima assemblea dei rappresentanti dei soci.

Articolo 16

            Salvo quanto diversamente deliberato dall'Assemblea, tutti gli incarichi associativi sono gratuiti, ad eccezione delle prestazioni di lavoro o di collaborazione a tempo pieno o ridotto - da chiunque prestate - le quali saranno retribuite secondo le vigenti tariffe ovvero le prevalenti condizioni di mercato.

            E' comunque salvo il rimborso delle spese documentate.

Articolo 17

            Il Consiglio direttivo, ove ritenuto opportuno e su proposta del Presidente, può procedere alla nomina di un Comitato scientifico composto fino a un massimo di dieci membri chiamando a farne parte personalità del mondo delle Istituzioni, dell'Economia, della Finanza, dell'Industria e dell'Accademia che abbiano manifestato particolare interesse per i valori dell'Associazione. Il Comitato dura in carica tre anni.

            Il Comitato scientifico si esprime sugli argomenti e le iniziative che il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva sottopongono al suo esame; fornisce indicazioni per lo sviluppo delle attività della Associazione e per l'eventuale avvio di nuove iniziative; esprime suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei valori e degli obiettivi dell'Associazione.

Articolo 18

            Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo iniziale versato dai soci fondatori e dai successivi apporti forniti dai soci all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio medesimo.

Articolo 19

            L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 20

            La qualifica di socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per mancato versamento per due anni consecutivi di un contributo annuale eventualmente disposto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.  Il socio moroso è invitato a regolarizzare la propria posizione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con ogni altro mezzo che ne assicuri il ricevimento. Trascorsi invano trenta giorni dall'invio della lettera, dichiarato decaduto con provvedimento non reclamabile del Consiglio direttivo.

c) per motivi di particolare gravità che abbiano reso inopportuna la prosecuzione del rapporto associativo. L'esclusione è decisa dal Consiglio direttivo con delibera motivata.

            Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all'associato.

Articolo 21

            Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione nonchè del Comitato scientifico è redatto verbale sommario ad opera del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, una volta approvato, anche seduta stante, è sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto le funzioni di Segretario.

            Tutti i verbali vengono conservati in un'apposita raccolta.

Articolo 22

            Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte dal Regolamento da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo e ratificato dall'Assemblea.

            Fino alla nomina da parte dell'Assemblea dei rappresentanti dei soci del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo provvisorio adotterà un Regolamento provvisorio che disciplinerà il funzionamento dell'Associazione nella fase iniziale.

Articolo 23

            Non potranno essere nominati soci fondatori o  componenti degli organi sociali coloro che ricoprono cariche politiche istituzionali nazionali o la carica di Presidente di Regione.

            Il Regolamento fisserà, inoltre, i requisiti di onorabilità per la nomina negli organi sociali dell'Associazione.  

Articolo 24

            In caso di scioglimento dell'Associazione, che deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra organizzazione che svolga attività analoghe scelta dall'Assemblea che delibera lo scioglimento.

Articolo 25

            Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Articolo 26

            Il Consiglio direttivo può, in qualsiasi momento della vita dell'Associazione, chiedere il riconoscimento della personalità giuridica; in tal caso il Presidente dell'Associazione autorizzato ad introdurre nello statuto sociale tutte le modificazioni che dovessero essere richieste dalla competente Autorità senza bisogno di una convocazione dell'Assemblea.




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